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Bari, bocciata a 7 anni: il Tar Puglia sospende il provvedimento

Secondo il Tribunale amministrazione la scuola deve rivalutare la decisione di non ammettere la bambina alla terza elementare perché potrebbe costituire un danno per la minore

Il Tar Puglia ha sospeso la bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza elementare, accogliendo l’istanza cautelare della famiglia e ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento di bocciatura. «La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in «casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione» rileva il Tar. Condividendo le considerazioni sollevate dai legali della famiglia, gli avvocati Giacomo e Roberta Valla, i giudici hanno evidenziato «che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando».

Secondo i giudici, i docenti non avrebbe tenuto conto «dell’età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione». Il Tar ha quindi ordinato alla scuola di «valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva».

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