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La Banca Popolare di Bari condannata a risarcire i risparmiatori ricorrenti

L'Arbitro Consob ha condannato il comportamento della banca che si è resa colpevole di non aver informato correttamente i risparmiatori condizionando l’investimento

Banca Popolare di Bari

Con quattro recentissime decisioni tutte depositate il 10 gennaio 2022, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob, ha condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire quattro risparmiatori per aver venduto azioni emesse dalla stessa banca senza rispettare gli obblighi informativi.

A fondamento delle decisioni, vertenti su questioni analoghe, è stato posto “l’inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio degli strumenti finanziari in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata previsti per i prodotti illiquidi”.
Secondo il Collegio, dagli atti sono emersi numerosi comportamenti non corretti delle banca: anzitutto con riguardo al profilo di rischio e alle competenze specifiche in ambito finanziario attribuite al consumatore. In un caso questionari di profilatura sono risultati molto datati e non aggiornati; in un altro caso lo stesso questionario era sottoscritto da due persone, rivelandosi così inidoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di ciascun risparmiatore. Il Collegio, sul punto, ha confermato il precedente orientamento, secondo cui: "l’intermediario non può che essere chiamato a profilare tutti i cointestatari e a svolgere la relativa valutazione di adeguatezza/appropriatezza, tenendo conto comunque del profilo più conservativo”.

Con queste ennesime decisioni l’Arbitro Consob ribadisce il comportamento non corretto tenuto da questa banca nel collocamento delle azioni. “In sostanza - ha dichiarato l’avv. Massimo Melpignano, responsabile Nazionale Banca e Finanza, che ha assistito nei procedimenti i risparmiatori - l’Arbitro Consob ha condannato il comportamento della banca che si è resa colpevole di non aver informato correttamente i risparmiatori in particolare avvisandoli della natura illiquida delle azioni a loro vendute, condizionando l’investimento che altrimenti sarebbe stato indirizzato su altri titoli”.

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