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Puglia, arriva l'ok del Consiglio regionale al nuovo "Piano Casa"

Approvato all'unanimità. La legge contiene il programma di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente

Via libera, dopo mesi di polemiche e trattative, al nuovo Piano Casa della Regione Puglia. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il provvedimento atteso dagli addetti ai lavori dopo la bocciatura dell'ultima proroga del vecchio Piano casa, bocciata dalla Corte Costituzionale. La legge contiene il programma eco-casa di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, ha tra le finalità e obiettivi la promozione e il riuso del patrimonio edilizio esistente per  migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitale con il contenimento del consumo del suolo. Il cuore della legge è costituito dagli ambiti d’intervento e relativi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione.
In particolare, è previsto che i Comuni debbano individuare gli ambiti edificati, esclusivamente all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico, caratterizzati da degrado o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e riqualificazione e su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.

L’individuazione, poi, deve essere approvata con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale la cui deliberazione può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E), interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento o di demolizione o ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque fino ad un massimo di 200 mc, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al Pptr. Infatti, tutti gli interventi edilizi previsti, non potranno derogare la pianificazione paesaggistica del Pptr e dovranno rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia o direttive contenute nelle relative Norme tecniche di attuazione. Ed il rilascio dei titoli edilizi abilitanti dovrà essere preceduto, se previsto, dall’autorizzazione paesaggistica di cui al Pptr.
È previsto, inoltre, che al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale, possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque non oltre 300 mc.
Saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni del testo potranno essere applicato anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con i rispettivi interventi autorizzati previo parere degli organismi preposti al controllo sul rispetto delle prescrizioni e linee guida del Pptr.
Inoltre, sono stati indicati i limiti di applicazione della legge, facendo espressamente riferimento agli edifici illegittimamente realizzati anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio di sanatoria e quelli che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge 14 del 2009; a quelli aventi valore storico, culturale e architettonico per i quali il Comune può autorizzare l’intervento previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio; all’interno delle zone territoriali omogenee A; agli edifici ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nella Rete Natura 2000, all’interno delle zone destinate a standard urbanistici, nelle oasi istituite con legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma, nelle zone umide tutelate d’importanza internazionale, negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica. Ed infine, i Comuni potranno disporre ulteriori esclusioni dall’applicazione della norma per zone le cui condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi.

Rispetto al testo licenziato dalla V Commissione, quello approvato dall’Aula contiene alcune modifiche frutto di proposte emendative di natura tecnica. In particolare con un emendamento aggiuntivo è stato inserito che le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge 14 del 2009, presso gli sportelli unici per l’edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, verranno istruite e concluse secondo le prescrizioni della stessa legge.
Con altri emendamenti aggiuntivi sono stati modificati alcuni articoli della legge regionale relativa il recupero dei sottotetti, porticati, locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate.

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