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Puglia, Amati propone un programma "Eco-casa" dopo la bocciatura del piano casa

Il presidente della Commissione Bilancio della Regione ha pronta una alternativa, una proposta di legge che prevede ampliamenti fino al 20% demolizioni-ricostruzioni fino al 35% del patrimonio immobiliare esistente

Fabiano Amati

Dopo la bocciatura da parte del Governo del Piano Casa, in Puglia si prova a correre ai ripari. Il presidente della Commissione Bilancio della Regione, Fabiano Amati, ha pronta una alternativa: “Abbiamo depositato oggi una proposta di legge per rendere strutturale il Piano casa - dice - si chiama Programma eco-casa e prevede ampliamenti fino al 20 per cento e demolizioni-ricostruzioni fino al 35 per cento del patrimonio immobiliare esistente. Il deposito della proposta di legge serve anche per stimolare il Governo regionale a fare la sua proposta ulteriormente migliorativa e più efficace rispetto alla nostra e a farlo nel più breve tempo possibile: altrimenti il Consiglio regionale avrà un testo da esaminare e portare in aula per risolvere una volta per tutte i problemi che ci propongono le continue impugnazioni ideologiche del Governo nazionale”.

La proposta di legge si chiama “Programma eco-casa di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente” ed è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno e Antonio Tutolo.
“La proposta di legge introduce nell’ordinamento regionale il 'Programma eco-casa'; un programma strutturale e non a termine di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, in grado di raccogliere e superare il 'vecchio' Piano casa, eliminando però le incertezze normative generate dalla necessità di continue proroghe e adagiato sulla vigente disciplina normativa statale e regionale.
Le finalità del 'Programma eco-casa' sono contenute nella riqualificazione, rifunzionalizzazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria.

Tali finalità sono funzionali al raggiungimento dei seguenti effetti pratici:
a) riduzione del consumo di suolo attraverso la scelta di agire sugli immobili esistenti, necessaria per assicurare l’uso equilibrato e consapevole del territorio, intersecando la cura dei beni ambientali con le domande essenziali delle persone nel mondo proiettato sulla modernità;
b) accoglimento delle esigenze abitative allo stato di difficile soddisfazione, per via di un mercato immobiliare la cui offerta limitata, spesso satura, determina il lievitare dei prezzi, escludendo così - al costo di gravi disuguaglianze - le persone più deboli dal diritto alla casa;
c) accompagnamento a politiche di rilancio demografico, in un Paese che rischia di morire se inseguendo fatue ideologie umano-fobiche non inverte la terribile discesa del trend di natalità;
d) rigenerazione edilizia con materiali ecologici, idonei al risparmio energetico in un mondo che tendenzialmente richiede aumenti di produzione dell’energia per appagare i sempre più nuovi ed efficienti sistemi di vita, su cui nessuna persona è disponibile a rinunciare;
e) vivibilità degli abitati, favorendo attraverso la ritrovata bellezza dei luoghi il senso della storia e della tradizione;
f) tutela del paesaggio complessivo, ossia nel rispetto di ogni parte del territorio, così come preso in considerazione dal PPTR e dalle sue inderogabili norme tecniche d’attuazione, rilevanti e condivisibili per dinamicità mai incline a distruttiva musealizzazione;
g) riduzione degli ambiti di discrezionalità amministrativa, attraverso l’indicazione di procedimenti in grado di indirizzare alla gamma degli atti dovuti i provvedimenti di abilitazione agli interventi edilizi, senza sottostare al 'dogma' dell’ipertrofia pianificatoria, che ha come intenti mal celati un modello culturale di società somigliante alle idee – spesso poco aderenti con la realtà - del pianificatore e perciò non democratica, ovvero la soggezione ('cappello in mano') dei cittadini alla mera volontà del politico di turno o del tecnico responsabile del procedimento, con notevoli rischi di abuso nella scelta degli interessi legittimi da valorizzare e istigazione alla corruzione;
h) larga produttività senza ricorrere alla spesa pubblica attraverso sussidi o agevolazioni, che hanno provenienza – come si sa - dalle tasse dei cittadini;
i) raccolta di fondi da oneri di urbanizzazione, senza ricorrere a incrementi di tassazione, per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione.

Il raggiungimento di dette finalità è rimesso al protagonismo assoluto dei Comuni e del loro massimo organo elettivo, il Consiglio comunale, che con deliberazione potrà definire le zone omogenee del proprio territorio in cui sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle disposizioni della legge e quindi attivare il sistema degli ampliamenti e delle demolizioni-ricostruzioni sul patrimonio edilizio esistente; tale deliberazione costituirà variante 'normativa' agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale del 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e anche per i Comuni dotati di strumentazione urbanistica adeguata alla legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), lasciando alla Regione una facoltà di controllo e osservazione, purché rapidissima nella sua tempistica, considerato che nella vita delle persone il tempo è un bene scarso e dunque prezioso.
La deliberazione del Comune, in coerenza con il protagonismo assoluto e il dovere d’autodeterminazione che s’intende assicurare all’istituzione locale per eccellenza, potrà anche ridurre i parametri volumetrici e d’applicabilità della disciplina prevista per gli interventi edilizi consentiti dal 'Programma eco-casa', ovvero consentire interventi in aree in cui le opere di urbanizzazione potrebbero essere soddisfatte con modalità semplificata attraverso il ricorso al procedimento del permesso di costruire convenzionato previsto dalla legislazione statale.

La proposta di legge rispetta il riparto costituzionale dei poteri e si situa nell’ambito della potestà legislativa concorrente, attenendosi ai principi fondamentali contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione, perciò inderogabile, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176. In questo senso si sottolinea che l’eventuale deliberazione in variante del Consiglio comunale e i relativi interventi edilizi non potranno ovviamente derogare la pianificazione paesaggistica complessiva del PPTR e dovranno rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative Norme tecniche d’attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti dovrà essere pertanto preceduto, se previsto, dal nulla osta comunque denominato delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica.
Qualora i comuni interessati dovessero decidere di procedere alla variante normativa nelle zone individuate, gli immobili esistenti residenziali e non residenziali potrebbero essere interessati ad attività di ampliamento, con destinazione finale residenziale o connessa alla residenza, o di demolizione-ricostruzione, con destinazione finale uguale alla preesistente, residenziale o connessa alla residenza, nella misura massima – rispettivamente – del 20 per cento o del 35 per cento”.

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